La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9635/16, pubblicata l’11 maggio dalla sezione lavoro, ha affermato che la critica rivolta ai superiori con modalità esorbitanti dall’obbligo di correttezza formale dei toni e dei contenuti rientra nella condotta di insubordinazione, la quale non deve essere ricondotta esclusivamente al rifiuto di adempiere alle prestazioni dei superiori.
Tale condotta, suscettibile di arrecare pregiudizio all’organizzazione aziendale, dal momento che l’efficienza di quest’ultima riposa sull’autorevolezza di cui godono i dirigenti e quadri intermedi, giustifica il licenziamento del lavoratore per giusta causa.
Poco importa che il CCNL non prevede l’ipotesi di licenziamento per giusta causa in caso di aggressione soltanto verbale, in quanto il giudice non è vincolato dal contratto collettivo, essendo la facoltà di recesso del datore di lavoro una previsione legale.
Fonte: Corte di Cassazione