6 Maggio 2024

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INTERPELLO 12/2015: personale che svolge funzioni centrali di supporto all’attività di distribuzione del gas

La FederUtility ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere del Ministero del Lavoro in ordine alla corretta individuazione del campo di applicazione della disciplina concernente la tutela occupazionale del settore di riferimento, contemplata dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 21 aprile 2011, in caso di nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas che prevedono il passaggio di personale dal gestore uscente al gestore subentrante.

In particolare, l’istante chiede se il personale che svolge funzioni centrali di supporto all’attività di distribuzione del gas, oggetto della tutela occupazionale di cui all’art. 2, comma 1, del medesimo Decreto, possa essere individuato mediante lo stesso criterio utilizzato dall’art. 1 per inquadrare il personale che espleta funzioni operative.

Si solleva, altresì, la questione afferente la possibilità di considerare la risoluzione del contratto di lavoro, sancita dall’art. 2 citato, quale particolare tipo di risoluzione consensuale ai fini della fruizione dell’esenzione dal versamento del c.d. contributo di licenziamento previsto dall’art. 2, comma 31, L. n. 92/2012.

In risposta al primo quesito, il Ministero del Lavoro, ritiene che il criterio relativo alla titolarità del rapporto di lavoro utilizzato per il personale operativo possa trovare applicazione anche nei confronti del personale di staff, con la conseguenza che di tale personale verrebbe tutelato non soltanto quello alle dirette dipendenze della società concessionaria, ma anche quello dipendente da una società da essa interamente controllata o dalla sua controllante, purché al 100%.

Relativamente al secondo quesito, il Ministero sottolinea che la tutela occupazionale in argomento viene attuata mediante il passaggio diretto ed immediato del personale sia operativo che di staff, per quota parte, dal gestore uscente a quello subentrante, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e salvo espressa rinuncia degli interessati, con salvaguardia delle condizioni economiche individuali pregresse (cfr. art. 2 , comma 1).

In tale fattispecie, verificandosi un passaggio diretto ed immediato di personale, verrebbe meno il presupposto fondamentale per il riconoscimento dell’ASpI, ovvero lo stato di disoccupazione di cui all’art. 1, comma 2 lett. c), D.Lgs. n. 181/2000, con conseguente esclusione dell’obbligo di versamento del contributo di licenziamento.

L’art. 2, comma 31, L. n. 92/2012, infatti, prevede l’obbligo datoriale di corrispondere il c.d. contributo di licenziamento “nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’Aspi”. Si ritiene che le suddette causali vadano identificate negli eventi di disoccupazione involontaria a far data dal 1° gennaio 2013 ex art. 2, comma 4, L. n. 92/2012, ai sensi del quale 3 l’ASpI viene riconosciuta ai lavoratori che abbiamo perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti: siano in stato di disoccupazione ex art. 1, comma 2 lett. c), D.Lgs. n. 181/2000, possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.

La disposizione citata vale, dunque, ad esonerare i datori di lavoro dal pagamento del contributo addizionale ASpI per l’estinzione dei rapporti di lavoro cui non consegue uno stato di disoccupazione in ragione della contestuale riassunzione del personale da parte dell’impresa subentrante.

Fonte: Ministero del Lavoro

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