Con il messaggio n. 2923 di ieri 10 Agosto l’Inps fornisce chiarimenti di seguito alla circolare n. 68/2023. L’Istituto aveva precisato come l’incentivo “Neet” fosse cumulabile sempre entro i limiti del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. Il cumulo possibile anche con l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore.
Con il recente messaggio l’Istituto ha indicato che la riduzione dell’incentivo al 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali deve limitarsi ai soli casi di cumulo con altre agevolazioni che comportano un beneficio soggettivo in capo al datore di lavoro che intende procedere o che ha proceduto all’assunzione.
Di conseguenza, la riduzione dell’incentivo al 20% della retribuzione imponibile non riguarda anche le ipotesi in cui il datore di lavoro applichi l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, vecchiaia e superstiti per il medesimo lavoratore.
L’Inps autorizza i datori di lavoro che abbiano già prenotato le risorse tramite domanda telematica ad annullare quella già trasmessa alla voce “Rinuncia” qualora nel presentare la domanda abbiano fatto riferimento anche all’esonero parziale della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Incentivo “NEET”: le indicazioni per i datori di lavoro.