Esonero under 36: prime indicazioni INPS. L’Inps con la circolare Inps n. 56/2021 fornisce le prime indicazioni operative per la fruizione dell’esonero under 36 previsto per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022.
La legge di Bilancio 2021 ha previsto per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di giovani under 36 un esonero contributivo nella misura del 100% per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di importo pari a 6000€ annui.
L’esonero in commento è riconosciuto per un periodo di 48 mesi per i datori di lavoro che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
L’esonero in questione è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, pertanto, non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione (ex art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001).
Sono esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico in relazione ai quali il quadro normativo in vigore prevede già l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta. Inoltre, sono esclusi i contratti di lavoro intermittenti o a chiamata anche se stipulati a tempo indeterminato e rapporti di lavoro occasionale di cui all’art. 54 bis del decreto-legge 50/2017.
Non vi rientrano neanche i rapporti a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale.
Per quanto riguarda la misura dell’incentivo la soglia massima mensile di esonero della contribuzione datoriale è pari a 500€ e per i rapporti istaurati e risolti nel corso del mese, la soglia viene riproporzionata a 16,12€ per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Nel caso di rapporti a tempo parziale il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
La circolare specifica nel dettaglio quali contribuzioni non siano oggetto di sgravio.
La legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione (art. 31 del D. Lgs. n. 150/2015) e dalle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori; nonché alcuni vincoli posti dalla legge di Bilancio 2021 tutti specificati all’interno della circolare Inps.
Il beneficio è concesso ai sensi del c.d. Temporary Framework ed è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea. Si attende, pertanto, l’orientamento della Commissione europea con cui è stata avviata una interlocuzione a conclusione della quale verrà pubblicato un messaggio con le istruzioni per la fruizione della misura in oggetto.
Fonte: Inps
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