Formazione e informazione: gli adempimenti del datore di lavoro. Nella disciplina della prevenzione degli infortuni sul posto di lavoro vi sono due adempimenti molto importanti e preliminari all’inizio dell’attività lavorativa, ovvero gli istituti della formazione e dell’informazione.
Secondo il Dlgs. 81 del 2008 che nell’art. 2 rubricato lett. aa) la formazione “sarebbe quel processo nel quale l’impresa insegna a svolgere la propria mansione in sicurezza”.
La lettera bb) tratta in particolare dell’informazione, ovvero come “complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro”.
Dalla lettura dell’art. 2, si può rilevare come questi due adempimenti siano prodromici allo svolgimento dell’attività lavorativa ed è per questo che il datore di lavoro a stretto giro, con l’entrata del lavoratore nell’impresa, dovrà svolgere tali adempimenti.
A confermare l’importanza di questo adempimento è l’art. 15 dello stesso decreto, che nel co. 1 le annovera come misure generali di prevenzione.
L’informazione viene poi trattata, in via specifica, dall’art. 36 TUSL, il quale afferma che “il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione”. Questo aspetto, legato al principio dell’universalità della sicurezza, comporta che ogni lavoratore, sia che svolga la propria attività sul luogo di lavoro sia che lavori dal proprio domicilio, avrà il diritto ad essere informato sui rischi che corre nella modalità di svolgimento del lavoro e a essere aggiornato qualora questi ultimi aumentino (ad esempio per l’’inserimento di un nuovo macchinario).
L’obbligo d’informazione potrà essere assolto in vari modi come ad esempio: dépliant, incontri di piccolo gruppo e lezioni in aula.
La sent. cass. Pen., Sez. IV, 26 gennaio 2011-19 aprile 2011, n. 15618 prevede che l’obbligo d’informazione non possa essere di carattere generico.
Le informazioni devono essere fornite ai lavoratori in forma semplice ed immediata, nella lingua loro facilmente comprensibile. Qualora il lavoratore fosse un immigrato, il datore di lavoro dovrà verificare la buona uscita della stessa.
La sanzione per l’infortunio dovuto alla mancanza adeguata di informazioni renderà responsabile penalmente o civilmente il dante causa.
La formazione invece è regolata dall’art 37 co. 1 del TUSL, il quale afferma che “Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza […]”.
In particolare, la formazione può essere definita come quel processo educativo attraverso il quale trasferire alle lavoratrici ed ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e identificazione, riduzione e gestione dei rischi.
Inolte, quest’ultima deve avvenire necessariamente in occasione dell’entrata del lavoratore in azienda e deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi, oppure all’insorgenza di nuovi.
Le sanzioni per la incorretta o mancata formazione sono penali: Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro, o ancora si può configurare il reato di lesioni personali come nella sentenza Cass. n. 29025 del 22.07.2022, che abbiamo trattato nello specifico in un altro articolo.
Formazione e informazione: gli adempimenti del datore di lavoro.