5 Maggio 2024

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730 precompilato: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul visto di conformità

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 7/E del 26 febbraio 2015 (e con il relativo comunicato stampa), fornisce una chiarimenti utili per orientarsi tra gli adempimenti preventivi e i principali controlli da svolgere da parte di tutti i professionisti, in vista della trasmissione delle dichiarazioni dei redditi.

Infatti, la circolare specifica che il visto di conformità sul 730 può essere rilasciato solo dai Caf e dagli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e in quello dei consulenti del lavoro, e non anche dai periti ed esperti iscritti negli elenchi delle camere di commercio.

In generale, i Caf e i professionisti che rilasciano il visto di conformità sul 730 non devono verificare la correttezza dei redditi indicati dal contribuente, salvo quelli di lavoro indicati in dichiarazione, che devono corrispondere a quanto esposto nelle certificazioni (Cu).

I Caf e i professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità devono adeguare il massimale della polizza per la copertura dei rischi derivanti dall’assistenza fiscale (stabilito dal decreto semplificazioni in tre milioni di euro), prima dell’apposizione del visto, anche se la polizza stessa non era ancora scaduta alla data di entrata in vigore del decreto.

Solo in caso di visto di conformità sulla dichiarazione 730, la polizza deve essere integrata anche con la previsione esplicita della copertura del nuovo rischio (rilascio di visto infedele).

La circolare chiarisce che le responsabilità in capo al Caf o al professionista sono limitate al solo visto infedele, e non ai comportamenti di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Inoltre, se il Caf o il professionista riscontrano errori sul visto, sono tenuti ad avvisare il contribuente e a presentare una dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre dell’anno in cui è stata prestata assistenza, anche senza il consenso di quest’ultimo.

La responsabilità degli intermediari è, in questi casi, limitata al pagamento dell’importo corrispondente alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente.

Fonte: Agenzia delle Entrate

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