26 Aprile 2024

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Ulteriori chiarimenti della Confcommercio sull’elemento economico di garanzia per le aziende del terziario

In data 27 novembre 2013, Confcommercio ha fornito ulteriori chiarimenti, che si vanno ad aggiungere a quelli già contenuti nella nota informativa n. 4699/2013 (sul punto vedi precedente approfondimento), in merito all’elemento economico di garanzia, da corrispondere con la retribuzione del mese di novembre 2013 ai dipendenti ai quali viene applicato il CCNL del Terziario.

Come noto, l’elemento in discorso è da attribuire qualora l’azienda non applichi contratti collettivi di livello territoriale o aziendale, aventi ad oggetto, secondo quanto affermato nel nuovo comunicato, erogazioni economiche aggiuntive rispetto alla normale retribuzione di cui all’art. 193 del CNNL Terziario Confcommercio.

Dal punto di vista soggettivo, tale elemento spetta ai lavoratori a tempo indeterminato nonché agli apprendisti e ai dipendenti assunti con contratti di inserimento in forza al 31 ottobre 2013, a condizione, tuttavia, che risultino iscritti nel Lul da almeno sei mesi. Vengono, pertanto, ribaditi, nel nuovo comunicato, i 2 requisiti base, che il dipendente dovrà possedere contemporaneamente, per poter beneficiare dell’elemento in discorso, ossia il lavoratore:

  1. dovrà essere iscritto nel Libro Unico del Lavoro da almeno sei mesi;
  2. dovrà risultare in forza alla data del 31 ottobre 2013.

Se con riferimento ai due aspetti appena analizzati, i nuovi chiarimenti della Confcommercio non appaiono particolarmente significativi, interessanti precisazioni sono, invece, fornite in merito all’assorbimento dell’elemento economico di garanzia.
Come si ricorderà, con la nota informativa n. 4699/2013, Confcommercio ha chiarito che l’importo dell’elemento in discorso è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal ccnl del terziario erogato successivamente al 1° gennaio 2013.

Con il nuovo comunicato viene precisato meglio l’arco temporale di riferimento, in quanto si afferma che le somme da prendere in considerazione ai fini dell’assorbimento sono quelle corrisposte dal 1° gennaio 2011 al 31 ottobre 2013.
Inoltre, relativamente alle somme che danno luogo all’assorbimento, Confcommercio chiarisce che vi rientrano i trattamenti economici individuali o collettivi che si aggiungono a quelli contemplati dal ccnl , con esclusione di quelli dichiarati non assorbibili (ad es. superminimi) nonché gli importi corrisposti, sempre nel periodo di riferimento considerato, anche saltuariamente ( ad es. premi).

Non comporta, invece, assorbimento dell’elemento economico di garanzia il terzo elemento provinciale. Ciò appare coerente con quanto sancito dal menzionato art. 193 del CCNL Terziario-Confcommercio, che include tra le voci che costituiscono la normale retribuzione di cui all’art. 193 del contratto collettivo anche i terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti.

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