26 Aprile 2024

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Ravvedimento Operoso: i nuovi chiarimenti dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016, fornisce i chiarimenti interpretativi riguardanti la nuova disciplina ravvedimento operoso di cui al decreto legislativo n. 158 del 2015, con particolare riferimento agli adempimenti dichiarativi.

Particolarmente interessante è l’interpretazione fornita in merito alle sanzioni applicabili alle dichiarazioni c.d. “tardive” in quanto l’Agenzia afferma che:

“In caso di dichiarazione tardiva, cioè presentata entro i 90 giorni dalla scadenza, si applica la sanzione in misura fissa pari a 250 euro prevista per l’omissione della dichiarazione in assenza di debito d’imposta, che in caso di ravvedimento viene ridotta a 25 euro (1/10). 

Non rileva, invece, la sanzione introdotta dal D.lgs. n. 158 del 2015 per l’ipotesi in cui la dichiarazione viene inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza – determinata nella misura compresa tra euro 150 e euro 500 in assenza di debito d’imposta – poiché tale fattispecie riguarda esclusivamente le dichiarazioni “omesse”, ossia quelle presentate oltre novanta giorni dalla scadenza del termine e non è ravvedibile dal contribuente.”

Da questa interpretazione deriva infatti che la sanzione applicata per l’invio tardivo, entro 90 giorni, della dichiarazione è maggiore di quella minima prevista per la trasmissione effettuata dopo i 90 giorni.

E’ utile ricordare che alla circolare in commento è allegata una tabella riassuntiva.

Fonte: Agenzia delle Entrate

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