Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fornito il proprio parere in merito alla possibilità di riconoscere l’indennità mensile di disoccupazione NASpI nel caso in cui il lavoratore venga a trovarsi in stato di disoccupazione a seguito di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui all’articolo 410 c.p.c. per le aziende con meno di quindici dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1966.
Con la nota del 12 febbraio 2016, il Ministero ha quindi chiarito che la NASpI non spetta al soggetto disoccupato in seguito a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con azienda occupante meno di quindici dipendenti, intervenuta nell’ambito del tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 c.p.c.
Il parere del Ministero si basa sull’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 22/2015 il quale stabilisce che la NASpI debba essere riconosciuta oltre che nei casi di licenziamento anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1966. Quindi, i lavoratori di aziende con meno di 15 dipendenti sono esclusi dalla percezione dell’indennità nei casi di risoluzione consensuale ex art. 410 c.p.c. in quanto non rientrano nel campo di applicazione del suddetto tentativo obbligatorio di conciliazione
Fonte: Ministero del Lavoro