Modello 730: comunicazione dei dinieghi da parte dei sostituti d’imposta.
Come noto, a partire dal 9 luglio 2019, i sostituti d’imposta possono comunicare on line il diniego dei modelli 730-4 relativi a contribuenti per i quali non sono più tenuti ad effettuare il conguaglio fiscale.
Il sostituto d’imposta può inoltrare telematicamente il file di diniego esclusivamente nei seguenti casi:
- Il rapporto di lavoro con il sostituito non è mai esistito;
- Il rapporto di lavoro con il sostituito è cessato prima della data stabilita per l’avvio della presentazione dei modelli 730.
Il predetto file deve essere in possesso delle specifiche tecniche richieste dall’Agenzia delle Entrate e riportate nella guida alla realizzazione del file di diniego.
Il sostituto d’imposta deve inoltrare il file di diniego entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dei risultati contabili, tramite l’applicativo messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Una volta ricevuta la comunicazione di diniego, l’Agenzia delle Entrate comunicherà la risultanza all’intermediario che ha prestato assistenza fiscale al contribuente coinvolto dal diniego.
A quel punto l’intermediario abilitato è obbligato a comunicare il risultato del diniego al contribuente al quale ha prestato assistenza fiscale. Una volta effettuate le dovute verifiche, il contribuente potrà eventualmente presentare una dichiarazione integrativa inserendo i dati corretti del sostituto d’imposta o elaborare un nuovo modello 730 indicando l’assenza di un sostituto d’imposta.
Modello 730: comunicazione dei dinieghi da parte dei sostituti d’imposta.