Con la risoluzione n. 67/E del 12 giugno 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla tassazione delle somme per premi di risultato percepite sotto forma di benefit in assenza dei requisiti previsti per accedere al regime agevolato, tramite il modello 730.
L’Agenzia delle Entrate ha, anzitutto, precisato che nel modello 730 sono previsti dei campi distinti per l’indicazione dei compensi per premi di risultato e dei benefit, poiché, nel caso in cui il contribuente scelga in dichiarazione la tassazione ordinaria ritendendola più favorevole, la procedura di liquidazione del 730 (o il software nel caso del modello Redditi) farà confluire nel reddito complessivo solo i compensi, mentre i benefit resteranno detassati.
Invece, nel caso in cui il datore di lavoro avesse riconosciuto la detassazione dei benefit in mancanza dei requisiti previsti dalla legge, il lavoratore deve applicare la ordinaria su tutte le somme percepite, aggiungendo gli importi erogati sotto forma di benefit alle somme assoggettate ad imposta sostitutiva dal datore di lavoro.
Nello specifico, l’Agenzia chiarisce che “nel modello 730/2017, l’importo dei benefit, risultante dal punto 573 della Certificazione Unica 2017, va indicato nel quadro C, rigo C4, colonna 3 (denominata “Somme imposta sostitutiva”). Lo stesso importo non va, pertanto, inserito nella successiva colonna 5 (denominata “Benefit”). Va ovviamente barrata la colonna 6 (denominata “Tassazione ordinaria”) del rigo C4, al fine di ricondurre a tassazione ordinaria l’intero importo esposto nella casella denominata “Somme imposta sostitutiva”, comprensivo del benefit“.
Fonte: Agenzia delle Entrate