26 Aprile 2024

Notizie dal mondo del lavoro, previdenza e fisco

Elemento Economico di Garanzia per i lavoratori del terziario: i chiarimenti della Confcommercio

Con la nota informativa n. 4699 del 2013, Confcommercio fornisce alcuni chiarimenti riguardanti l’elemento economico di garanzia, da erogare, con la retribuzione del mese di novembre 2013, ai dipendenti ai quali si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Terziario-Confcommercio.
Secondo i chiarimenti forniti, il predetto elemento retributivo, previsto dall’ accordo di rinnovo del CCNL del 26 febbraio 2011, deve essere erogato ai dipendenti delle aziende che non applicano contratti collettivi di livello territoriale e che, al contempo, non hanno stipulato contratti aziendali, aventi ad oggetto erogazioni economiche.

L’elemento spetta ai lavoratori a tempo indeterminato nonché agli apprendisti e ai dipendenti assunti con contratti di inserimento in forza al 31 ottobre 2013, a condizione, tuttavia, che risultino iscritti nel Libro Unico del Lavoro da almeno sei mesi. Con riferimento a tale ultimo requisito, Confcommercio precisa che i sei mesi di iscrizione nel Lul devono essere maturati nel corso dell’arco di tempo che va dal 1° gennaio 2011 al 31 ottobre 2013.

Nel caso in cui durante tale periodo intervenga un’assunzione a tempo indeterminato o una trasformazione da contratto a termine, i sei mesi dovranno essere conteggiati a partire dalla data di assunzione o di trasformazione.

L’elemento economico di garanzia, non utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, ivi compreso il tfr, è determinato dall’accordo di rinnovo nelle misure indicate dalla seguente tabella:

Tipologia di azienda Quadri, I e II livello III e IV livello V, VI e VII livello
Aziende fino a 10 dipendenti 115 euro 100 euro 85 euro
Aziende a partire da 11 dipendenti 140 euro 125 euro 110 euro

Per il lavoratori assunti successivamente alla data del 1° gennaio 2011, l’elemento economico di garanzia dovrà, tuttavia, essere riproporzionato in base ai mesi di effettiva prestazione lavorativa svolta alle dipendenze dell’azienda. Le frazioni di anno saranno computate per dodicesimi, considerando come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni. Conseguentemente, come precisa la citata nota informativa, nel caso in cui un dipendente abbia lavorato soltanto alcuni mesi ( che dovranno essere comunque superiori a sei), nel periodo che va dal 1° gennaio 2011 al 31 ottobre 2013, l’elemento economico di garanzia dovrà essere calcolato, dividendo l’importo intero previsto dal contratto per 34 e moltiplicando il quoziente così ottenuto per il numero di mesi di effettiva prestazione lavorativa.

A tale ultimo proposito si precisa che devono essere conteggiati nel periodo di effettivo servizio anche i periodi di congedo di maternità mentre risultano esclusi i periodi di: congedo parentale, congedo di maternità anticipato o prolungato, permessi e aspettative non retribuiti anche se indennizzati da istituti assistenziali o previdenziali, sospensione con ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni straordinaria, nonché malattia e infortunio, limitatamente ai periodi durante i quali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazione retributiva.

Per i lavoratori a tempo parziale, l’elemento economico di garanzia dovrà essere ulteriormente riproporzionato sulla base del rapporto esistente fra orario contrattuale del lavoratore e orario intero previsto dal CCNL del terziario.
Completa la disciplina, la previsione secondo la quale l’importo dell’elemento economico di garanzia è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal c.c.n.l. del terziario, erogato successivamente al 1° gennaio 2011.

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, Confcommercio precisa che i trattamenti economici da prendere in considerazione, ai fini dell’assorbimento dell’elemento in discorso, sono tutti quelli che l’azienda corrisponde anche unilateralmente ai dipendenti dal 1° gennaio 2011, indipendentemente dalla data di concessione. Ciò che rileva ai fini dell’assorbimento è, pertanto, che il lavoratore percepisca trattamenti economici aggiuntivi rispetto ai minimi previsti dal contratto collettivo.

In Primo Piano

Continua a leggere