26 Aprile 2024

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Depenalizzazione omesso versamento ritenute previdenziali: nuovi chiarimenti dell’Inps

Con la circolare n. 121 del 5 luglio 2016, l’Inps fornisce ulteriori chiarimenti circa la nuova disciplina relativa alla depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali di cui all’articolo 2, co. 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463.

Si ricorda che, sul tema, l’Istituto era già intervenuto con il messaggio n. 804/2016. Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, vigente dal 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerosi reati in materia di lavoro e previdenza obbligatoria trasformandoli in illeciti amministrativi.

Lo stesso ha, quindi, introdotto due diverse tipologie di sanzioni, commisurate alla gravità dell’omissione compiuta dal datore di lavoro.

La prima consiste nella reclusione fino a tre anni congiunta alla multa fino a euro 1.032 per gli omessi versamenti di importo superiore a euro 10.000 annui. La seconda, consiste nella sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 per gli importi omessi inferiori a tale soglia.

Assistiamo ad un attenuazione delle sanzioni, in quanto, come fa notare l’Istituto, in base alla vecchia disciplina era punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 qualsiasi condotta illecita del datore di lavoro che operasse le ritenute previdenziali previste dalla legge sulle retribuzioni senza provvedere al dovuto versamento all’Inps.

La circolare in commento si è resa necessaria anche a causa delle nuove indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con il parere del 3 maggio 2016.

Fonte: Inps

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