Nella certificazione Unica di quest’anno troviamo un nuovo punto dedicato all’ imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR: la casella n. 920.
Nel nuovo punto in commento bisognerà indicare l’importo dell’imposta sostitutiva versata in acconto entro il 16 dicembre, e quello relativo a saldo, versato entro il 16 febbraio dell’anno successivo a quello in cui le rivalutazioni sono maturate.
L’Agenzia dell’Entrate ha specificato che il nuovo punto dovrà sempre essere compilato, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall’erogazione di somme da indicare nel punto 801.
Inoltre, nelle istruzioni del modello troviamo la seguente specificazione: nell’ipotesi di erogazione dell’indennità ai sensi dell’articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti ovvero in caso di eredità, nonché di erogazione di somme a favore dell’ex coniuge ai sensi dell’articolo 12-bis della L. n. 898 del 1 dicembre 1970, il presente punto va compilato relativamente alla certificazione intestata a ciascun erede.
Fonte: Agenzia delle Entrate