La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5 agosto 2015, ha dichiarato illegittimo il licenziamento del dipendente per scarso rendimento dovuto ad un elevato numero di assenze per malattia.
Infatti, ricordano gli ermellini, esiste una costante giurisprudenza trentennale della Suprema Corte la quale ha sempre statuito che, anche in ipotesi di reiterate assenze del dipendente per malattia, il datore di lavoro non può licenziarlo per giustificato motivo, ma può esercitare il recesso solo dopo che si sia esaurito il periodo all’uopo fissato dalla contrattazione collettiva, ovvero, in difetto, determinato secondo equità.
Fonte: Corte di Cassazione