Ogni anno i centri di assistenza fiscale (CAF) e i professionisti abilitati a svolgere attività di assistenza fiscale, sono tenuti a comunicare in via telematica all’Agenzia il risultato delle dichiarazioni mod. 730-4. A sua volta l’Agenzia deve rendere disponibili i risultati contabili delle dichiarazioni, entro dieci giorni dalla ricezione, all’indirizzo telematico indicato dai sostituti d’imposta attraverso il modello dalla stessa approvato.
I soggetti interessati alla presentazione del modello sono:
- i sostituti d’imposta che non hanno già inviato la comunicazione per i periodi precedenti
- coloro che devono variare dei dati già comunicati (ad esempio, il cambio di intermediario o passaggio da Fisconline a Entratel o modifica della sede Entratel)
Nella seconda ipotesi, la comunicazione annulla la precedente, pertanto il sostituto d’imposta nella compilazione del nuovo modello è tenuto ad indicare tutte le informazioni richieste e non solo quelle oggetto di variazione.
Unica eccezione è rappresentata dall’INPS,INPDAP e dai sostituti d’imposta che si avvalgono del Service Personale Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze.
I sostituti d’imposta abilitati ai servizi telematici possono chiedere di ricevere i dati dei 730-4 presso la propria utenza telematica compilando il quadro A del modello, nello specifico la sezione I o II a seconda che sia abilitato al Servizio Fisconline o al Servizio Entratel.
Il sostituto d’imposta abilitato ai servizi telematici inoltre ha la facoltà di scegliere che le comunicazioni dei risultati mod.730-4 siano rese disponibili presso l’utenza telematica di un intermediario abilitato. In questo caso devono compilare il quadro B del modello. Alla compilazione del medesimo quadro invece sono obbligati tutti i sostituti d’imposta che non hanno l’abilitazione della trasmissione in via telematica.
Attraverso la compilazione del quadro B i gruppi di società possono indicare la sede telematica di una società appartenete allo stesso gruppo dove far pervenire i modelli 730-4. I dati indicati nel quadro B devono essere presenti necessariamente anche nel riquadro “delega del sostituto”.
Il sostituto d’imposta che cessa l’attività con la conseguente perdita della qualifica di sostituto d’imposta deve inviare una comunicazione per richiedere la revoca della comunicazione precedentemente trasmessa. In questo caso è utile ricordare come sia obbligatorio compilare il campo della partita IVA del sostituto cessata in presenza della casella revoca barrata. Se il sostituto è titolare di due o più numeri di partita IVA, per l’accettazione della revoca è necessario che tutte le partite IVA abbinate al sostituto risultino cessate.
Concludiamo ricordando che i sostituti d’imposta trasmettono con modalità telematiche, direttamente o tramite un intermediario incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all’articolo 3 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1998 n. 322 il modello di comunicazione per la ricezione telematica dei dati relativi ai mod. 730-4, entro il 31 marzo del 2013.