L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 27 del 19 settembre 2014, fa il punto della situazione sulle novità, in tema di presentazione delle deleghe di pagamento F24, introdotte dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.
Nello specifico, per effetto delle disposizioni normative introdotte, a decorrere dal 1° ottobre 2014 potranno essere presentati esclusivamente in via telematica:
- i modelli F24 a saldo zero;
- i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, oppure i modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro (a prescindere dalla presenza di crediti utilizzati in compensazione).
In linea generale, i versamenti con modello F24 cartaceo potranno continuare a essere eseguiti, presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati (Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione), dai soggetti non titolari di partita IVA, nel caso in cui debbano versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1.000,00 euro.
Inoltre, il modello cartaceo potrà essere usato nei seguenti casi:
- F24 precompilati dall’ente impositore (a condizione che non siano indicati crediti in compensazione);
- versamenti rateali in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in commento (1° ottobre 2014), fino al 31 dicembre 2014;
- utilizzo di crediti d’imposta, derivanti da agevolazioni fiscali, fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione;
Per altre informazioni si rinvia alla suddetta circolare.
Fonte: Agenzia delle Entrate