Con la risoluzione n. 78/E del 18 ottobre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla detassazione dei premi di risultato.
Si ricorda che, ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 del decreto emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 25 marzo 2016, per premi di risultato si intendono tutte “le somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienze ed innovazione”.
Il comma 2 dello stesso articolo contiene, invece, una elencazione esemplificativa degli indici incrementali ai quali devono essere commisurati i premi.
L’introduzione di agevolazioni fiscali per le retribuzioni premiali è stata introdotta dalla Legge di Stabilità 2016. Il comma 187 della stessa subordina la fruizione dell’agevolazione al fatto che l’erogazione delle somme avvenga “in esecuzione di contratti aziendali o territoriali”
La maturazione del premio deve essere, quindi, legata ad un incremento di produttività o redditività; occorre procedere alla verifica di tale incremento al termine di un periodo cosiddetto “congruo”, la cui durata è rimessa alla contrattazione di secondo livello e può essere annuale, infrannuale o ultrannuale.
Il requisito dell’incrementalità rappresenta, dunque, un requisito fondamentale per poter fruire dell’agevolazione fiscale. In proposito l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non può fruire del regime agevolato l’erogazione del premio non subordinata al conseguimento di un risultato incrementale, ma ancorata al raggiungimento di un dato stabile.
Fonte: Agenzie delle Entrate