Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato la Circolare n. 19 dell'8 giugno 2015 con cui fornisce le prime indicazioni operative in merito alla nuova procedura semplificata per il rilascio del Documento Unico di Regolarità contributiva.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale fornisce informazioni, sul proprio sito istituzionale, circa la nuova procedura di rilascio on-line del documento unico di regolarità contributiva (Durc).
Il 20 febbraio 2015, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in attuazione della Legge delega n. 184/2014, cinque schemi di decreto, tra cui quello tanto atteso sul riordino delle tipologie contrattuali.
Con il messaggio n. 1144 del 13 febbraio 2015, l'Inps fornisce le istruzioni operative valide ai fini della fruizione dell'esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015. Soffermiamoci sulle particolarità previste per i datori di lavoro agricoli.
Con l'approvazione definitiva della legge di stabilità varata per il 2015 cambia radicalmente lo scenario dei benefici riservati ai rapporti di lavoro. All'interno di tale nuovo contesto sorgono nuove opportunità per aziende e datori di lavoro, di ridurre il costo del lavoro pur accrescendo i livelli occupazionali.
Con la circolare n. 17 del 29 gennaio 2015, l'INPS fornisce le prime istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'esonero contributivo introdotto dalla Legge n. 190/2014, articolo unico, commi 118 e seguenti allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile.
Emerge dalla sentenza n. 1032 del 21 Gennaio 2015 che per i dirigenti di aziende industriali non rientrano nella base di calcolo del Tfr, gli accantonamenti relativi alla previdenza complementare, i fringe benefit e ancora il bonus vincolato al raggiungimento di determinati obiettivi, dovendosi invece ricomprendere, secondo il Ccnl che rimanda all'art. 2120 c.c., soltanto le gratifiche relative al favorevole andamento aziendale.
Fonte: Corte di Cassazione
Con la sentenza n. 344 del 13 gennaio 2015, la Suprema Corte considera legittimo il licenziamento, per giustificato motivo soggettivo, del dipendente che risulta irreperibile durante il periodo di assenza dal servizio per malattia; condotta che, aggiunta all'abuso del fringe benefit nel periodo suddetto, fa scattare il licenziamento anche se l'utilizzatore del veicolo è la moglie.
Fonte: Corte di Cassazione