Con l'interpello n. 26/2014 il Ministero del Lavoro, ha risposto ad un quesito posto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine del Consulenti del Lavoro in merito alla corretta interpretazione dell'art. 34 comma 2 bis, D.Lgs. n. 276/2003, concernente il limite delle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari fissato per l'utilizzo di prestazioni di lavoro intermittente.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23381 del 3 novembre 2014, ha affermato che il patto di prova in due contratti stipulati successivamente tra le parti è ammissibile anche per lo svolgimento delle stesse mansioni, potendo, nel tempo, intervenire molti fattori attinenti non soltanto alle capacità professionali ma anche alle abitudini di vita o a problemi di salute.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22289 del 21 ottobre 2014, ha ribadito il principio secondo cui, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, siccome l'iniziale contratto dà vita ad un rapporto che dura nel tempo, la volontà che esso esprime ed il nomen iuris non costituiscono fattori assorbenti, diventando, viceversa, il comportamento delle parti utilizzabile per l'accertamento di una nuova, diversa, volontà eventualmente intervenuta nel corso dell'attuazione del rapporto e diretta a modificare la stessa natura del rapporto inizialmente previsto.
Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 23 del 15 settembre 2014, ha fornito chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'art. 42, c. 5, D.Lgs. n. 151/2001, riguardante la disciplina del congedo per assistenza ai disabili in situazioni di gravità.
Con interpello n. 24 del 15 settembre 2014, la Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro ha sciolto i dubbi sollevati da un quesito di Fedarlinea riguardante la possibile applicazione della disciplina sui contratti a termine, contenuta nel D.Lgs. n. 368/2001, ai contratti di arruolamento a tempo determinato ed viaggio previsti nel settore marittimo dagli artt. 325 e 326 del R.D. n. 327/1942 (Codice della Navigazione).
E'stata pubblicata in data odierna, sul sito www.lavoro.gov.it , la circolare n. 18 del 30 luglio 2014, attraverso la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce alcuni orientamenti interpetativi inerenti alla nuova disciplina dei contratti a tempo determinato, della somministrazione e dell'apprendistato. Tali chiarimenti si sono resi necessari a seguito dell'intervento del D.L. n. 34/2014, conv. in L. n.78/2014, il quale ha profondamente innovato la disciplina delle predette tipologie contrattuali.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 37/0013330 del 22 luglio 2014 risponde alla Direzione territoriale del lavoro di Cuneo, la quale chiede chiarimenti in merito agli obblighi di cui all'art. 14, comma, 1, D.Lgs n. 66/2003, relativamente ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente ed impiegati durante il periodo notturno.