Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato la Circolare n. 19 dell’8 giugno 2015 con cui fornisce le prime indicazioni operative in merito alla nuova procedura semplificata per il rilascio del Documento Unico di Regolarità contributiva.
Con riferimento ai soggetti abilitati alla verifica, il Ministero chiarisce che in una prima fase di applicazione della nuova disciplina i soggetti delegati resteranno esclusi dalla possibilità di avviare la verifica (in tempo reale) della regolarità contributiva in attesa di alcune implementazioni informatiche.
La suddetta verifica riguarda i pagamenti dovuti dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati ed ai collaboratori iscritti alla Gestione separata che operano nell’impresa stessa, nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.
Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l’omissione si è determinata che risulti pari o inferiore a 150 euro (comprensivi di eventuali accessori di legge).
A tale proposito il Ministero specifica che il suddetto importo deve intendersi “cristallizzato” al momento dell’effettuazione della verifica automatizzata.
In caso di assenza di regolarità contributiva l’Inps, l’Inail e le Casse edili trasmetteranno, tramite PEC, all’interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell’art. 1 della L. n. 12/1979 l’invito a regolarizzare con l’indicazione analitica delle cause di irregolarità.
Fonte: Ministero del Lavoro