L’art. 112 del decreto legge 104/2020, conosciuto meglio come decreto agosto, prevede il raddoppio del limite della quota esente dei fringe benefit a euro 516,46. Il comma 3 dell’art. 51 del TUIR stabilisce il criterio di determinazione del reddito per le retribuzioni in natura (beni e servizi) cedute dal datore di lavoro al dipendente, secondo il valore normale. Insieme al criterio di determinazione il comma 3 stabilisce una soglia di esenzione, che riguarda l’insieme di bene o servizi valutati al valore normale, pari a euro 258,23 per anno. Il decreto rivede eccezionalmente tale soglia, portandola al raddoppio pari a euro 516,46 eccezionalmente per l’anno 2020. L’art. 112 che stabilisce la misura agevolativa è rubricato come “Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020”. Ovviamente tale rubrica è da leggere nel senso proprio del welfare, cioè non legato alle sole forme premiali, ma a tutte le azioni positive che il datore di lavoro riconosce non in di denaro, ma sotto forma di beni o servizi (anche tramite voucher), sia volontariamente che in esecuzione di disposizioni di contratto o regolamento aziendale.
Da evidenziare, come noto, che il superamento della soglia di esenzione porta alla tassazione dell’intero valore, senza alcuna decurtazione dall’imponibile fiscale. Ricordiamo che l’esenzione riguarda anche l’imponibilità contributiva, in virtù dell’armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali.
La Redazione
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