Il D. L. 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, ha introdotto diverse disposizioni volte ad assistere, in diversi modi, le persone vittime del terremoto in commento.
Di particolare interesse è, anzitutto, la concessione di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, della durata di 4 mesi, in favore:
- dei lavoratori del settore privato impossibilitati a prestare l’attività lavorativa, anche in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende operanti in uno dei Comuni colpiti e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
- dei lavoratori del settore privato impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all’evento sismico.
In favore dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori autonomi, operanti nei comuni colpiti, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa del sisma in commento, è riconosciuta una indennità una tantum pari a 5.000 euro. Il limite di tale indennità, per il 2016, ammonta a 30 milioni di euro.
Fonte: Gazzetta Ufficiale