INPS: integrazione salariale decreto Ucraina. Il parlamento, a seguito dell’emergenza in atto in Ucraina, ha emanato il dl. n.4 del 2022 e n.21 del 2022, i quali hanno reso operativo l’esonero per gli addizionali per la cassa integrazione spettante alle imprese con un codice ATECO individuato dall’allegato A del dl. 21 del 22.
L’istituto ha determinato l’ammontare dell’esonero spettante ai datori di lavoro sarà in base alle aliquote sotto riportate:
- 9% relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 12% in relazione a periodi che superano le 52 settimane e fino al limite di 104 settimane in un quinquennio mobile;
- 15% per periodi che superano il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile.
Infine, l’INPS ha stabilito che datori di lavoro che hanno versato il contributo addizionale non dovuto ai sensi dell’articolo 11, comma 2,del decreto-legge n. 21/2022, possono procedere all’invio di flussi regolarizzativi per il recupero del predetto contributo.
INPS: integrazione salariale decreto Ucraina.