Stipula ulteriore contratto a tempo determinato. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 8120 del 17 settembre 2019, ha chiarito le condizioni per la stipula assistita di un ulteriore contratto a tempo determinato presso l’Ispettorato Territorialmente competente. Infatti, ricordiamo che l’articolo 19 comma 3 d.lgs. 81/2015 prevede la possibilità di sottoscrivere un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi presso l’Ispettorato del Lavoro.
Nello specifico, l’Ispettorato, si è espresso sulla possibilità della stipula di un successivo contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, ai sensi dell’articolo 19 comma 3, “qualora non siano indicate le causali di cui al comma 1 del citato articolo 19 o non sia rispettoso del termine dilatorio”.
La predetta Nota 8120/2019, nel ricordare la funzione dell’intervento dell’Ispettorato afferma che lo stesso non ha effetti certificativi in ordine alla sussistenza della causale “limitandosi alla verifica della completezza e correttezza formale del contenuto del contratto ed alla genuinità del consenso del lavoratore alla sottoscrizione dello stesso”. Pertanto, “non appare ammissibile il ricorso alla procedura laddove la causale manchi del tutto in contrasto con quanto disposto da norme imperative”.
Stipula ulteriore contratto a tempo determinato.