Sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2018 è stato pubblicato dal Consiglio dei Ministri il Decreto Legge n. 109 del 28 settembre 2018 contenente disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.
In materia di lavoro l’art. 44 del suddetto Decreto ha previsto la reintroduzione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per cessazione di attività.
Si tratta, in ogni caso, di una reintroduzione provvisoria alla quale si potrà fare ricorso soltanto per gli anni 2019 e 2020 in deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
La CIGS per cessazione di attività potrà essere autorizzata per un periodo massimo di 12 mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata. Il trattamento di integrazione salariale per crisi aziendale potrà essere concesso, inoltre, soltanto qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva e in presenza di concrete possibilità di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale oppure laddove sia possibile procedere alla realizzazione di interventi di reindustrializzazione del sito produttivo.
Fonte: Gazzetta Ufficiale