Proroga blocco licenziamenti al 31 gennaio 2021 e ulteriori 6 settimane di cassa covid
La bozza del decreto legge c.d. “ristori “porta importanti novità per la cassa integrazione COVID e il divieto di licenziamento. Come confermato anche da una nota del Ministero del Lavoro, diffusa ieri pomeriggio, sono previste ulteriori 6 settimane di ammortizzatori COVID e la proroga del blocco dei licenziamenti al 31 gennaio 2021.
La bozza del provvedimento diffusa ieri, stabilisce che le 6 settimane di ammortizzatori sociali COVID ulteriori, potranno essere collocate nel periodo che fa dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021. Il testo in bozza riporta l’indicazione che i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto legge 104 /2020 (decreto agosto), collocati anche parzialmente in periodi successivi al 15 novembre 2020, sono imputati alle 6 settimana previste da questo decreto.
Le ulteriori 6 settimane non sono soggette a contributo addizionale per quelle attività che sono state chiuse o limitate dai recenti provvedimenti del Governo. Per tutti gli altri settori il contributo addizionale non è dovuto per i datori di lavoro che abbiamo avuto una riduzione del 20% del fatturato del primo semestre 2020, raffrontato con quello del primo semestre 2019. Se la riduzione di fatturato è stata inferiore al 20% il contributo addizionale è dovuto nella misura del 9%; il contributo addizionale è del 18% se non vi è stata alcuna riduzione di fatturato.
Per i datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di ammortizzatore sociale, vengono stabilite ulteriori 4 settimane di sgravio alternativo all’utilizzo della cassa integrazione. Tale agevolazione è da fruire entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020.
La bozza di provvedimento prevede, come detto, la proroga del blocco dei licenziamenti al 31 gennaio 2021. La formulazione utilizzata dal legislatore appare del tutto simile a quella presente nel decreto legge 104/2020, riproponendo le stesse eccezioni, compresa la possibilità di concludere accordi aziendali di incentivo alla risoluzione dei rapporti di lavoro, a cui aderiscano volontariamente i dipendenti, per i quali viene confermato il diritto ai trattamenti di NASPI.
La Redazione

