Ritenute e Compensazioni in appalti e subappalti: chiarimenti dell’AE
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 108 del 2019 con la quale fornisce chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell’articolo 4 del decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019 recante “Disposizioni in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, nel testo introdotto in sede di conversione in legge.
La norma introduce, al comma 1, dopo l’articolo 17 del decreto legislativo 241/1997, l’articolo 17-bis riguardante le “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”, stabilendo al comma 2 che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Per quanto oggetto di chiarimenti, l’articolo 17-bis introduce a carico dei committenti di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000€, “tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”, l’obbligo di richiedere copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute “trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio”.
Tale versamento è effettuato dall’impresa appaltatrice, subappaltatrice o affidataria con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
Quindi, la norma, al comma 1, pone a carico dell’impresa appaltatrice, subappaltatrice o affidataria l’onere del versamento delle ritenute e specularmente al comma 2 obbliga il committente alla verifica del versamento. A tal fine il committente è tenuto a richiedere all’impresa, di cui sopra, copia delle deleghe di pagamento, che la stessa ha l’onere di rilasciare entro i cinque giorni successivi alla scadenza del versamento.
Infine, si ritiene che la previsione normativa trovi applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020, anche con riferimento ai contratti di appalto, subappalto o affidamenti stipulati antecedentemente il 1° gennaio 2020.
Fonte: Agenzia delle Entrate