Per chi ha cominciato a versare i contributi solo a partire dal 1996 (ed è quindi interamente nel sistema contributivo) sarà possibile fare domanda di riscatto dei periodi non coperti da versamenti contributivi per un periodo massimo di cinque anni anche non continuativi. Il versamento è cumulabile con l’eventuale riscatto fatto grazie alla normativa del 2019. Lo ha precisato l’Inps con la circolare con la quale dà istruzioni sulle norme contenute nella legge di bilancio per il 2024.
Nella circolare n. 69 si spiega che il pagamento dei contributi per i periodi non coperti da contribuzione (ma non per quelli per i quali la contribuzione era obbligatoria ma non è stata versata) andrà fatta con le aliquote contributive vigenti nel regime dove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda (quindi quelle della gestione separata in caso di collaboratore con questo regime o quelle del lavoro dipendente in caso di lavoratore subordinato).
La facoltà di riscatto è possibile per i lavoratori “privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione”. Bisogna avere almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda. “L’eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996, spiega la circolare, determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell’onere al soggetto che lo ha versato senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi”.
Riscatto contributivo: si può fare?