19 Maggio 2024

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Il regime forfettario

Introduzione: regime forfettario cos’è?

Il regime forfettario, introdotto in Italia dalla Legge n. 190/2014 e successivamente oggetto di diverse modifiche, è il regime fiscale agevolato  tipico dei contribuenti persone fisiche titolari di partita iva nell’esercizio di un’attività di impresa, arte o professione. Per poter accedere a tale regime, tramite il quale è possibile fruire di semplificazioni fiscali e contabili, è necessario essere in possesso di alcuni requisiti prescritti dalla legge e, contestualmente, non bisogna incorrere in una delle cause di esclusione. 

Requisiti di accesso al regime forfettario

L’accesso al regime in argomento è consentito alle persone fisiche titolari di partita Iva che, nell’anno d’imposta precedente, abbiano conseguito ricavi e compensi non superiori a 85.000 euro su base annua. Un altro limite al quale soggiace l’accesso al regime forfettario riguarda le spese sostenute per personale dipendente o per lavoro accessorio: tali somme non possono essere superiori al limite di 20.000 €. Infine, il contribuente non deve aver percepito nell’anno precedente redditi da lavoro dipendente/pensione per importi superiori a 30.000 euro.

Qualora si esercitassero contemporaneamente attività contraddistinte da differenti codici ATECO si prende in considerazione la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate. Pertanto, la somma del fatturato dei singoli codici ATECO non deve superare il limite massimo di 85.000 euro.

Semplificazioni contabili

L’applicazione di tale sistema comporta delle semplificazioni contabili per i contribuenti. Questi ultimi, infatti, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili; non applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale; non sono soggetti alla ritenuta d’acconto relativamente ai ricavi o compensi percepiti e non sono tenuti a operare la ritenuta alla fonte con riferimento agli emolumenti corrisposti. Per ciò che concerne l’imposta sul valore aggiunto, i contribuenti che applicano il regime forfettario non addebitano l’IVA in fattura ai propri clienti e non detraggono l’iva sugli acquisti. Sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e dalla presentazione della relativa dichiarazione annuale.

Ad ogni modo, i contribuenti sono comunque tenuti al rispetto di alcuni adempimenti obbligatori, quali la numerazione e la conservazione delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali e la certificazione dei corrispettivi. A decorrere dal 1° gennaio 2024, inoltre, diviene obbligatoria per tutti i titolari di partita Iva l’emissione della fattura elettronica.

Agevolazioni fiscali e tassazione

I contribuenti in regime forfettario determinano il reddito imponibile secondo il criterio di cassa, applicando all’ammontare complessivo annuo dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti le percentuali di redditività, che variano dal 40% all’86%, in base dell’attività svolta. Al reddito così determinato si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef del 15%.  A decorrere dal 2016, al fine di rendere più vantaggiosa l’adesione a tale regime, è stata introdotta la riduzione dell’aliquota di imposta al 5% per i primi 5 anni di attività. Per poter beneficiare di questo ulteriore vantaggio il contribuente deve rispettare delle condizioni tassativamente previste dalla legge.

Anzitutto non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare. Inoltre, l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni. L’ultimo dei tre requisiti riguarda i casi in cui si tratti di una prosecuzione dell’attività svolta in precedenza da un’altra persona. Per poter accedere nel regime forfettario con imposta al 5% l’ammontare di ricavi e compensi realizzati prima del riconoscimento del beneficio non deve essere superiore al limite di 85.000 euro.

L’assenza di una delle suddette condizioni comporta l’impossibilità di applicare l’aliquota agevolata al 5% ma non esclude il contribuente dal campo di applicazione dell’imposta sostitutiva del 15%, sempre se rispettati i requisiti sopra riportati necessari per poter accedere al regime forfettario.

Cause di esclusione dal regime forfettario

Oltre ai requisiti di accesso, la disciplina prevede anche delle situazioni che non devono verificarsi pena l’esclusione oppure la fuoriuscita dal regime semplificato.

A titolo esemplificativo non possono avvalersi del regime forfettario, così come previsto dall’art. 1, comma 57, della legge n. 190/2014, i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA/regimi forfetari di determinazione del reddito oppure coloro che controllano direttamente o indirettamente società di capitali esercenti attività economiche riconducibili a quelle svolte individualmente. In aggiunta, non è possibile fruire di tale regime per i contribuenti che esercitano prevalentemente la loro attività ne confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini  dell’esercizio di arti o professioni. Il verificarsi di una delle cause ostative previste dal comma 57 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2015 nel corso dell’anno determina la fuoriuscita dal regime a partire dall’anno successivo.

La legge di bilancio 2023 ha introdotto un’ulteriore causa ostativa che prevede l’immediata fuoriuscita dal regime forfettario in caso di superamento nell’anno in corso nel caso in cui i ricavi/compensi percepiti siano superiori a 100.000 euro, con conseguente applicazione dell’IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

Chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate

Di recente, L’Agenzia delle Entrate con la circolare 32/E del 5 dicembre 2023, tra le diverse tematiche affrontate, ha fornito chiarimenti sulle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2023 riguardanti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione dal regime e fiscale agevolato, c.d. regime forfetario.

Nello specifico, con la suddetta circolare, l’AdE ha ricordato che la Legge di Bilancio 2023 ha innalzato da 65.000 euro a 85.000 euro la soglia massima di ricavi conseguiti o di compensi percepiti nell’anno precedente per poter accedere al regime in argomento ed ha previsto la fuoriuscita “immediata” da detto regime in corso d’anno nel caso di superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti.

Pertanto, sulla base di quanto sopra, se un contribuente forfettario in corso d’anno percepisce ricavi o compensi per un importo superiore al limite di 85mila euro ma comunque inferiore ai 100mila resta all’interno di tale regime agevolato nell’anno in corso per uscirne in quello successivo, con rettifica dell’IVA non detratta, e con conseguente applicazione del regime ordinario. In caso, invece, di superamento della soglia dei 100mila di ricavi o compensi il contribuente è tenuto a passare al regime ordinario nel medesimo anno, addebitando l’IVA nella medesima fattura che ha comportato tale superamento. Come chiarito nella circolare in argomento, l’applicazione del regime ordinario IVA interessa l’operazione il cui incasso comporta il superamento del limite, anche se la relativa fattura è stata emessa in costanza di regime forfetario. Inoltre, sul punto l’Agenzia delle Entrate specifica che ai fini del superamento della soglia dei 100.000 euro ciò che rileva è l’incasso di ricavi e compensi e non l’emissione della relativa fattura.

Novità per il 2024

A decorrere dal 1° gennaio 2024, tutti coloro che aderiscono al regime forfettario, saranno obbligati all’emissione della fattura elettronica. Già dal 1° luglio 2022 la fatturazione elettronica era divenuta un obbligo per i contribuenti in regime forfettario, ad eccezione di quelli che nell’anno precedente avevano percepito ricavi o compensi inferiori a 25.000 euro. Dal 1 gennaio 2024 termina i cd. “regime transitorio” per i contribuenti in regime forfettario e non sarà più possibile per questi ultimi emettere fatture cartacee, indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022.

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