Sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2016, è stato pubblicato il decreto legislativo n. 116 del 20 giugno 2016 recante modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare.
Il decreto, nello specifico, disciplina le modalità le conseguenze della falsa attestazione delle presenze che vengono definite dal legislatore delegato come qualunque condotta fraudolenta posta in essere per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l’amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell’orario di lavoro dello stesso.
Della suddetta violazione rispondono anche coloro che abbiano agevolato con la propria condotta attiva o omissiva il comportamento fraudolento.
Per tali soggetti, colti in flagrante o registrati tramite strumenti di sorveglianza, sarà disposta la sospensione cautelare dal servizio, con provvedimento motivato da adottare entro 48 ore dal momento della conoscenza della condotta fraudolenta.
I lavoratori saranno poi convocati per poter espletare le proprie difese. Il procedimento dovrà concludersi entro 30 giorni dal momento della ricezione, da parte del lavoratore, della contestazione. Il mancato rispetto di tali termini non invalida, comunque, il procedimento, a determinate condizioni.
Ne nuove disposizioni in tema di licenziamento disciplinare entreranno in vigore a partire dal 13 luglio 2016.
Fonte: Gazzetta Ufficiale