Prospetto informativo scadenza 31 gennaio. Entro il 31 gennaio di ogni anno, i datori di lavoro pubblici o privati che occupano a livello nazionale almeno 15 dipendenti, costituenti base di computo, sono tenuti all’invio del prospetto informativo al Servizio territoriale competente.
Visto l’avvicinarsi, ormai prossimo, di questo adempimento di seguito un primo approfondimento sul tema.
IL PROSPETTO INFORMATIVO IN PILLOLE
Il prospetto informativo è un documento contente le informazioni relative alla situazione occupazionale, riferita al 31 dicembre dell’anno precedente, rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile o appartenete alle altre categorie protette, nonché le informazioni relative ai posti di lavoro e le mansioni vacanti.
L’articolo 40, comma 4, del decreto-legge 112/2008, come convertito dalla legge 133/2008, prevede un obbligo di trasmissione del prospetto informativo aziendale, esclusivamente per via telematica compilando l’apposito modulo messo a disposizione dal servizio presso il quale l’utente è abilitato ad operare.
Per le modalità e i termini di trasmissione si può fare riferimento alle indicazioni contenute nel Decreto interministeriale del 2 novembre 2010.
Si evidenzia che il prospetto informativo deve essere inviato soltanto se, rispetto all’ultimo invio, vi siano stati dei cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota riserva. Quindi, il prospetto non deve essere necessariamente inviato tutti gli anni, ma soltanto nelle ipotesi di incremento o decremento del personale, riconoscimento o perdita della condizione di disabile in costanza di rapporto di lavoro.
LA BASE DI COMPUTO: COME SI DETERMINA?
Generalmente rientrano nella base di computo tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato con la particolarità che i lavoratori part time si computano per la quota di orario effettivamente svolto prendendo a riferimento sia l’orario previsto dal CCNL che le ore lavorative ordinarie effettuate in azienda.
Da un punto di vista aritmetico si dovrà procedere a sommare le ore di tutti i lavoratori part time per poi rapportare la somma al totale delle ore prestate a tempo pieno, con arrotondamento ad unità per le frazioni superiori al 50%.
Esclusione dalla base del computo
Non rientrano, invece, nella base di computo i seguenti lavoratori:
- Apprendisti;
- Lavoratori assunti a tempo determinato con durata del rapporto fino a sei mesi;
- Lavoratori assunti a tempo determinato con durata del rapporto oltre sei mesi (solo se assunti per ragioni sostitutive);
- Dirigenti;
- Lavoratori somministrati in missione presso l’impresa utilizzatrice;
- Lavoratori occupati ai sensi della normativa sui disabili (Legge n. 68/1999);
- Soci di cooperative di produzione e lavoro;
- Lavoratori assunti con contratto di inserimento;
- Lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero;
- Lavoratori a domicilio;
- Lavoratori divenuti inabili, dopo l’assunzione, per infortunio sul lavoro o malattia professionale (la riduzione della capacità lavorativa, in questo caso, deve essere pari o superiore al 60%);
- Lavoratori divenuti invalidi, dopo l’assunzione, per infortunio sul lavoro o malattia professionale (il grado di invalidità deve essere superiore al 33%);
Alcune particolarità sono, poi, previste per il settore edile, del trasporto areo, marittimo e terrestre, impianti a fune, autotrasporto, minerario, vigilanza e prevenzione.
MODALITÀ E TERMINI DI INVIO
Prospetto informativo scadenza 31 gennaio. Il datore di lavoro obbligato può provvedere direttamente all’invio del prospetto o per mezzo di un soggetto abilitato come, ad esempio, un consulente del lavoro.
Qualora la sede legale dell’azienda e le unità produttive si trovino in due o più regioni, il datore di lavoro deve inviare il prospetto al Servizio informatico ove è ubicata la sede legale dell’azienda.
Per procedere con l’invio è necessario accreditarsi secondo le modalità stabilite da ciascuna regione o provincia autonoma in cui avviene l’adempimento.
Il prospetto informativo è unico a livello nazionale e deve essere compilato integralmente in ogni sua parte. Deve essere inviato entro il 31 gennaio fotografando la situazione occupazionale alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
L’invio telematico deve avvenire compilando l’apposito modulo online fornito dai Servizi informatici presso cui l’utente è abilitato ad operare. I servizi informatici rilasciano ricevuta indicando la data e il giorno di ricezione della dichiarazione valendo come prova per l’adempimento di legge.
In caso di malfunzionamento dei servizi informatici vengono pubblicati i periodi in cui si sono verificati (data e ora), in modo tale da permettere di effettuare l’adempimento nel primo giorno utile.
I soggetti obbligati e abilitati all’invio possono provvedere all’annullamento, per qualsiasi motivo prima della scadenza dei termini, o alla rettifica del documento per quei dati che non inficiano sulla identificazione del dichiarante e dei lavoratori in forza e non influenzano il calcolo delle scoperture, entro 5 giorni dall’ultimo invio.
ACCESSO AL SERVIZIO
Per accedere al servizio è necessario collegarsi al sito Cliclavoro.gov.it ed effettuare il log-in.
Una volta eseguito l’accesso, nella schermata principale, è presente la sezione “Gestione Prospetto” e per l’invio di una nuova dichiarazione è necessario cliccare su “Invia prospetto nuovo”.
Il prospetto si compone di tre quadri che devono essere compilati attentamente in ogni parte.
Terminato l’inserimento dei dati bisogna cliccare su “Invia per assolvere l’obbligo” e, qualora non ci siano errori, si apre una finestra con cui si indica all’utente l’avvenuto inoltro della comunicazione e da cui è possibile scaricare la ricevuta.
SANZIONI
In caso di ritardo o mancato invio del prospetto informativo aziendale, il datore di lavoro è soggetto ad una sanzione amministrativa progressiva, così come previsto dall’art. 15, comma 1, della legge 68/1999.
Prospetto informativo scadenza 31 gennaio.