Dal 29 agosto 2017 è in vigore l’obbligo, per tutti i professionisti che esercitano professioni regolamentate, di consegna al cliente di un preventivo scritto, al momento del conferimento dell’incarico.
Questa novità è stata introdotta dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124 che ha modificato l’articolo 9 comma 4 del D.L n. 1/2012, con decorrenza dal 29 agosto 2017.
La nuova disposizione prevedere, infatti che:
Il compenso per le prestazioni professionali e’ pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessita’ dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresi’ indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attivita’ professionale. In ogni caso la misura del compenso e’ previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante e’ riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio. 5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.