2 Maggio 2024

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Prestazioni occasionali soggette alla normativa sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro

Prestazioni occasionali soggette alla normativa sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 29367 del 25 luglio 2022, ha confermato la condanna penale per lesioni colpose, aggravata dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, impartita al datore di lavoro a causa delle lesioni subite da un uomo durante lo svolgimento dei lavori commissionatigli dal primo.

Nel caso in questione, il prestatore era stato commissionato, a titolo oneroso, dal datore di fatto per la resinatura della carena di un’imbarcazione da pesca che si trovava in secca all’interno di un cantiere. Durante l’esecuzione dei lavori il prestatore era precipitato da un’altezza di circa 2,5 metri, procurandosi lesioni encefaliche e vertebrali tali da ridurlo in stato vegetativo permanente.

Al datore di lavoro di fatto era stato imputato di non aver adottato tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica del prestatore di lavoro, ai sensi dell’art. 2087 del c.c., oltre alla violazione degli art. 111 co. 1 lett.a) e 122 del D.L. n. 81/2008 per non avere scelto, nel quadro di un lavoro temporaneo di quota, le attrezzature idonee ad assicurare e mantenere le condizioni di lavoro sicure.

L’imputato si era rivolto alla Suprema Corte, sostenendo l’insussistenza di un rapporto di lavoro con l’infortunato all’epoca del fatto, non essendo presente sul luogo di lavoro e non avendo consegnato, quel preciso giorno, il voucher per prestazione occasionale utilizzato nelle precedenti giornate. .

La Cassazione ha ricordato la definizione di lavoratore all’interno del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, ovvero ‘’persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione”.

Secondo tale sentenza, la normativa antinfortunistica si applica a tutti quei lavoratori che, a prescindere dalla continuità e dall’onerosità del rapporto, hanno prestato attività fuori dal proprio domicilio, alle dipendente e sotto la direzione altrui. Affermando, in tal senso, il principio secondo cui ai fini della tutela della salute e della sicurezza, un rapporto di lavoro subordinato deve essere considerato tale in riferimento all’assenza in autonomia del lavoratore nella prestazione dell’attività lavorativa e non già in relazione alla qualifica formale assunta dal medesimo.

Prestazioni occasionali soggette alla normativa sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro.

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