L’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sulle nuove sanzioni tributarie.
Con la circolare n. 4/2016 (ed il relativo comunicato stampa), viene infatti chiarito l’ambito di operatività del principio del “favor rei” relativamente agli atti emessi prima e dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015.
Nello specifico, con riguardo agli atti non definitivi emanati in base alle vecchie disposizioni in tema di sanzioni tributarie, il contribuente può ottenere le sanzioni più favorevoli presentando una specifica istanza.
Una volta presentata la domanda, con la quale si richiede l’applicazione del principio del “favor rei”, l’Agenzia ricalcolerà le sanzioni e consegnerà all’istante un nuovo modello di pagamento per la definizione agevolata della situazione sanzionatoria.
Tuttavia, come specificato nella circolare, l’atto originario notificato al contribuente non sarà sostituito o modificato (in autotutela) perché le sanzioni tributarie in esso contenute risultano legittimamente irrogate sulla base delle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2015.
Per quanto riguarda gli atti notificati entro il 31 dicembre 2015 e definiti in acquiescenza nel 2016, viene specificato che il contribuente ha diritto ad usufruire della definizione agevolata con riduzione ad un sesto delle sanzioni irrogate e successivamente rideterminate, perché il comma 2-bis dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 218/1997 era ancora in vigore alla data di emissione dell’atto.
L’Agenzia ricorda che, in ogni caso, la presentazione della domanda relativa all’applicazione delle sanzioni più favorevoli da parte del contribuente non sospende i termini per la proposizione del ricorso.
Fonte: Agenzia delle Entrate