Il comma 486 della Legge di Bilancio 2019 ha modificato l’articolo 18, della legge n. 81/2017, prevedendo al comma 3-bis:
«3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
Di conseguenza, il datore di lavoro che stipula accordi di smart working, ha l’obbligo di dare priorità alle richieste presentate sia dalle lavoratrici nei 3 anni successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità e sia nei confronti dei lavoratori con figli in condizioni di disabilità (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992).