29 Settembre 2023

Notizie dal Mondo del lavoro, previdenza e fisco

Le linee guida per l’apprendistato professionalizzante

Come si ricorderà, la deliberazione delle predette linee guida sull’apprendistato professionalizzante era stata demandata alla Conferenza Stato-Regioni dall’art. 2, comma 2 del D.L. n. 76/2013, c.d. “Decreto Lavoro”, che aveva fissato come termine originario per l’adozione dell’atto il 30 settembre 2013.

E’ da osservare come i contenuti delle Linee Guida ricalchino sostanzialmente quelli della disciplina suppletiva, prevista dal comma 3 dell’art. 2 del D.L. n. 76/2013 , da osservare, a partire dal 1° ottobre 2013, a seguito del mancato rispetto del predetto termine di adozione.

Particolare attenzione viene prestata alla offerta formativa pubblica per l’acquisizione di competenze di base e trasversali, di cui vengono disciplinati la durata, i contenuti e le modalità di realizzazione. Vengono, inoltre, varate alcune disposizioni concernenti il piano formativo individuale, la registrazione della formazione e le aziende multilocalizzate.

Per quanto riguarda la durata ed i contenuti dell’offerta formativa pubblica, è da osservare come essi vengano correlati al titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione. In particolare, la durata viene fissata nelle seguenti misure:

  • 120 ore, per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di l grado;
  • 80 ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di Il grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  • 40 ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente.

Le Linee Guida precisano che le suddette durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi. In tali casi, la riduzione oraria del percorso coincide con la durata dei moduli già completati.

Per quanto concerne i contenuti dell’offerta formativa, viene precisato che la formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali deve, indicativamente, avere come oggetto una selezione tra le seguenti competenze:

  1. Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro;
  2. Organizzazione e qualità aziendale;
  3. Relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo;
  4. Diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva;
  5. Competenze di base e trasversali;
  6. Competenza digitale;
  7. Competenze sociali e civiche;
  8. Spirito di iniziativa e imprenditorialità;
  9. Elementi di base della professione/mestiere.

Nel caso in cui le imprese non intendano avvalersi dell’offerta formativa pubblica, per erogare direttamente la formazione volta ad acquisire le competenze di base e trasversali, devono disporre di “standard minimi” necessari per svolgere le funzioni di soggetto formativo. In particolare, le imprese devono almeno avere a propria disposizione:

  • luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi;
  • risorse umane con adeguate capacità e competenze.

Dopo aver dedicato ampio spazio all’offerta formativa pubblica, le Linee Guida confermano che il Piano formativo individuale, contemplato dall’art. 2, c. 1, lett. a) del D.lgs n. 167/2011 è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche.
Quanto alla registrazione della formazione, si precisa che l’impresa è tenuta a registrare sul libretto formativo del cittadino la formazione effettuata e la qualifica professionale eventualmente acquisita dall’apprendista ai fini contrattuali.

In mancanza del predetto libretto, la registrazione deve essere effettuata in un documento avente i contenuti minimi dello stesso, indicati nel D.M. del 10 ottobre 2005. Il documento deve prevedere le informazioni personali dell’apprendista (cognome, nome, codice fiscale etc.) e la descrizione dei contenuti e delle attività formative svolte in apprendistato. Viene fatta, comunque, salva la facoltà di adottare la modulistica adottata dal contratto collettivo applicato.

Ulteriori disposizioni riguardano le aziende multilocalizzate. In particolare, viene stabilito che le imprese che hanno sedi in più Regioni possono adottare, per l’offerta formativa pubblica, la disciplina della Regione ove è ubicata la sede legale o, a seguito della piena operatività delle Linee Guida, avvalersi dell’offerta formativa pubblica disponibile presso le Regioni in cui hanno sedi operative.

Ultima precisazione di rilievo concerne il termine di recepimento, da parte delle Regioni e delle Province autonome, delle disposizioni contenute nelle Linee Guida, che viene fissato in 6 mesi decorrenti dalla data di approvazione delle stesse.

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