L’Inps, con la circolare n. 178 del 3 novembre 2015, torna nuovamente sull’esonero contributivo triennale (L. 190/2014), fornendo importantissimi chiarimenti circa le forme di contribuzione non soggette allo stesso nonché la sua applicazione in situazioni particolari come quello della cessione di contratto individuale di lavoro ex art. 1406 c.c..
Con riguardo a quest’ultima ipotesi, l’istituto specifica che in caso “cessione del contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 c.c. con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio già riconosciuto al datore di lavoro cedente può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto in tal caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario”.
Nella circolare in commento, l’Istituto fornisce chiarimenti circa la compatibilità dell’esonero contributivo triennale con altre forme di agevolazione.
A breve seguirà un nostro approfondimento sull’argomento.
Fonte: Inps