INPS: COVID-19 – indennità per alcune categorie di lavoratori – chiarimenti. L’Inps con messaggio n. 3530/2021 fornisce indicazioni per la gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami per le indennità COVID-19, previste dagli articoli 42 e 69 del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni bis).
Per ciò che concerne l’articolo 42, il riferimento è all’indennità da 1.600 euro in favore di alcune categorie di lavoratori impattate dall’emergenza da Covid-19:
- lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo.
In relazione all’articolo 69 ci si riferisce invece ad una indennità una tantum pari a 800 euro in favore di lavoratori agricoli a tempo determinato che abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo durante il 2020; il riferimento è anche rivolto alla indennità una tantum pari a 950 euro in favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative.
Fonte: Inps
INPS: COVID-19 – indennità per alcune categorie di lavoratori – chiarimenti