Con la circolare n. 73 del 10 aprile 2015, l’Inps fornisce le istruzioni operative per l’accesso al Sistema informativo dell’ISEE (SII) da parte degli Enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate (agevolazioni fiscali e tariffarie, benefici assistenziali etc.).
Ai fini dell’accesso al SII, l’Ente non ancora abilitato deve inoltrare, tramite PEC, alla Direzione regionale competente per territorio una richiesta di accesso, nella quale, oltre ai dati generali dell’Ente, siano indicati la normativa di riferimento che legittima l’Ente all’acquisizione dei dati e le finalità istituzionali perseguite con i dati raccolti.
La Direzione regionale valuterà la sussistenza dei presupposti per l’accesso al SII e a conclusione del procedimento amministrativo, adotta e successivamente comunica all’Ente, tramite PEC, apposito motivato provvedimento di rigetto o accoglimento dell’istanza.
In caso di accoglimento dell’istanza verranno contestualmente comunicate all’Ente le due opzioni di accesso al SII, modalità web e cooperazione applicativa.
A seguito della ricezione del provvedimento di accoglimento, l’Ente, se non vi ha già provveduto, dovrà compilare ed inoltrare alla Direzione regionale, tramite PEC, appositi moduli individuati dalla circolare in argomento.
Gli Enti erogatori possono accedere alle informazioni delle attestazioni e dichiarazioni ISEE, previa specifica richiesta:
- – in modalità web dal Portale INPS attraverso l’uso di credenziali individuali (PIN) assegnate dall’Istituto agli operatori dell’Ente;
- – in cooperazione applicativa, secondo le regole standard del sistema pubblico di connettività, attraverso una porta di dominio accreditata e secondo lo schema di mutua autenticazione previa valutazione da parte dell’Inps.
Fonte: Inps