Assegno unico e universale: modalità di erogazione per il 2023. L’INPS, con la circolare n. 132 del 15/12/2022, fornisce nuove indicazioni relative alla modalità di erogazione dell’Assegno Unico e Universale per i figli a carico per l’anno 2023. Con tale circolare, l’Istituto informa che, a decorrere dal 1° marzo 2023, i nuclei familiari che hanno presentato domanda di AUU, accolta e in corso di validità beneficeranno dell’erogazione d’ufficio della prestazione da parte dell’INPS, senza dover presentare una nuova domanda.
Sarà onere dei richiedenti comunicare eventuali variazioni delle informazioni precedentemente inserite nella domanda di Assegno unico trasmessa all’INPS prima del 28 febbraio 2023 (ad esempio: nascita di figli, variazione/inserimento della condizione di disabilità, separazione, variazioni IBAN , maggiore età dei figli), integrando tempestivamente la domanda già trasmessa.
Per la quantificazione dell’Assegno unico e universale resta confermato, per tutti i beneficiari, l’onere di presentare la nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica per il 2023, per rinnovare l’ISEE. In assenza di una nuova DSU, correttamente attestata, l’importo dell’Assegno unico sarà calcolato a partire da marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti.
Potranno presentare la domanda coloro che non hanno mai fruito dell’Assegno unico e quanti avevano prima del 28 febbraio 2023 trasmesso una domanda che non è stata accolta o che non è più attiva.
Assegno unico e universale: modalità di erogazione per il 2023.