INL: chiarimenti sui ricorsi ai Comitati per i rapporti di lavoro. Attraverso la nota 1551 del 13-10-2021, l’INL fornisce dei chiarimenti sugli ambiti di competenza in materia di ricorsi ai Comitati per il lavoro, nonché delle indicazioni sui profili operativi annessi.
Tali Comitati sono chiamati a decidere sui ricorsi amministrativi “avverso gli atti di accertamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e gli atti di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro”.
L’Ispettorato fornisce, in prima battuta, una definizione generale di entrambe le casistiche:
– la “sussistenza” del rapporto di lavoro va riferita agli accertamenti che abbiano ad oggetto l’instaurazione di rapporti di lavoro di cui il ricorrente neghi l’esistenza;
– la “qualificazione” del rapporto di lavoro va riferita alle ipotesi in cui, benché non sia controversa la sussistenza del rapporto (dato quindi per esistente), l’organo ispettivo abbia contestato la sua qualificazione in relazione alla tipologia contrattuale utilizzata.
Ci si sofferma, poi, ad effettuare una disamina puntuale di entrambe le fattispecie (per maggiori dettagli si consulti la nota).
E’ previsto il termine di 30 giorni per la presentazione del ricorso decorrenti, in caso di diffida, dallo spirare del termine previsto per la regolarizzazione delle violazioni e il pagamento delle sanzioni in misura minima.
Dalla presentazione tempestiva del ricorso, decorrono quindi, i 90 giorni concessi al Comitato per decidere.
Decorso inutilmente il suddetto termine, il ricorso si intende respinto.
Al riguardo l’INL ritiene che, al superamento dei 90 giorni e pur a fronte del “silenzio significativo” sia sempre possibile, da parte del Comitato, l’adozione di una decisione espressa purché la stessa intervenga entro un arco temporale ragionevolmente contenuto rispetto alla scadenza del termine.
INL: chiarimenti sui ricorsi ai Comitati per i rapporti di lavoro