Con la circolare n. 128 dell’11 luglio 2016, l’Inps fornisce le istruzioni operative relative alle novità legislative introdotte dal Decreto legislativo 148/2015 in favore dei lavoratori autonomi, per i quali è stata introdotta sia una indennità di paternità e prevedendo sia maggiore tutela in caso di adozione o affidamento.
Per lavoratore padre autonomo si intende quello appartenente ad una delle categorie di cui al capo XI del T.U. maternità/paternità (art. 66 T.U.):
– artigiano
– commerciante
– coltivatore diretto, colono, mezzadro, imprenditore agricolo a titolo
– principale pescatore autonomo della piccola pesca marittima e delle acque interne.
Il diritto, come precisa l’istituto, sorge qualora il padre rimanga l’unico genitore a causa di morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio o affidamento esclusivo al padre.
L’Indennità, pari all’80% di un importo giornaliero individuato a seconda dell’attività autonoma svolta, spetta a condizione che il lavoratore abbia provveduto ad iscriversi nei termini alla relativa gestione previdenziale di competenza e che sia in regola con la contribuzione.
Al momento, è possibile presentare la domanda solo compilando il modello cartaceo SR01 ed inoltrandolo all’INPS di competenza tramite Posta Elettronica Certificata, raccomandata A/R o recandosi di persona in sede.
Entro settembre dovrebbe essere disponibile una nuova procedura per l’invio telematico.
E’ previsto, per le lavoratrici autonome, il diritto all’indennità anche in caso di adozione o affidamento per un periodo di 5 mesi secondo le stesse modalità per le lavoratrici dipendenti.
Fonte: Inps