17 Settembre 2024

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Incremento del 10% del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà per l’anno 2014: chiarimenti Inps

L’Inps, nel messaggio n. 3234 dell’11 marzo 2014, fornisce alcune indicazioni operative e contabili, resesi necessarie a seguito delle disposizioni dettate dalla Legge di stabilità 2014, in materia di contratti di solidarietà “di tipo A”, stipulabili dalle aziende rientranti nel regime di CIGS.

Si rammenta che la citata Legge ha confermato per l’anno 2014 l’aumento del trattamento di integrazione salariale spettante in caso di stipula dei predetti contratti. Tuttavia, per l’anno corrente, tale aumento è stato fissato nella misura del 10%, percentuale ridotta rispetto a quella prevista per l’anno 2013.
Conseguentemente, come precisato nel messaggio n. 3234/2014, il trattamento di integrazione salariale per i suddetti contratti di solidarietà è pari al 70 per cento (contro l’80% previsto lo scorso anno) della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro, relativamente ai periodi di competenza dell’anno 2014 , indipendentemente dalla data di stipula del contratto e da quella di emanazione del decreto di concessione.

Ciò premesso, il messaggio in questione, oltre a richiamare le indicazioni per la compilazione del flusso uniemens già fornite al punto 3 della circolare n. 15 del 2014, precisa che, per l’esposizione dell’importo dei ratei di competenze annuali o periodiche relative al trattamento straordinario di integrazione salariale, derivante da contratto di solidarietà per l’anno 2014, i datori di lavoro dovranno valorizzare nel flusso Uniemens, nell’elemento <DenunciaIndividuale> <CausaleCongCIGS> il codice di nuova istituzione “F503” e, nell’Elemento <ImportoCongCIGS>, l’importo posto a conguaglio.

Per i recuperi riferiti a CdS relativi a periodi di competenza fino a tutto il 2013, rimangono, invece, valide le disposizioni già in uso (codici “G704, G705 e F502”).

L’Istituto chiarisce, inoltre, che con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale per i quali nel decreto di autorizzazione è prevista la modalità del pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS, la liquidazione della prestazione dovrà essere effettuata con due distinti provvedimenti di pagamento relativi, rispettivamente, alla misura ordinaria del trattamento (60%) e all’incremento del 10% (ovvero del 20% per gli anni precedenti).

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