Codice Autorizzazione
Viene confermato quanto anticipato già da venerdì scorso, sul fatto che i datori di lavoro, al fine di godere dei benefici previsti dalla norma dovranno richiedere il nuovo codice autorizzazione 6Y, avente il significato “Esonero contributivo articolo unico, commi 118 eseguenti, legge n. 190/2014”.
La richiesta viaggia tramite cassetto previdenziale, con la funzione “contatti”, non tramite una dichiarazione di responsabilità da presentare.
Uniemens
Per quanto attiene la fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro esporrà la contribuzione piena, e non nettizzata dall’agevolazione, nell’elemento
L’incentivo spettante verrà esposto all’interno di
L’importo dell’esonero relativo al mese corrente sarà determinato tenendo conto che :
- l’esonero riguarda la contribuzione previdenziale e assistenziale a carico del datore di lavoro, fatta eccezione per la contribuzione al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c.” e ai fondi di cui all’art. 3, commi 2, 14 e 19 delle legge n. 92/2012,
- che l’importo mensile massimo del beneficio è di euro € 671,66 (€ 8.060,00/12.
- In caso di rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, il massimale di agevolazione mensile va riproporzionato al periodo di lavoro (numero giorni di lavoro); la misura giornaliera è pari a euro 22,08.
Inoltre per i datori di lavoro che hanno instaurato i rapporti di lavoro a partire da gennaio 2015, e che per l’assenza dell’emanazione delle istruzioni non hanno portato a scomputo il beneficio, potranno effettuare i recupero con apposito elemento uniemens. A quanto sembra tale recuperò sarà possibile fino a marzo, e potrà riguardare l’agevolazione arretrata di gennaio e/o febbraio.
Esposizione nel caso di superamento del massimale
Come detto in precedenza l’importo massimo del beneficio su base mensile è di euro 671,66, e di euro 8.060,00 su base annuale. Questo doppio limite porta a possibili operazioni di conguaglio su base annuale (ogni 12 mesi di fruizione dell’agevolazione), da effettuare nel caso in cui il datore di lavoro non si trovi a superare mensilmente il limite, ma si possa ritrovare a superarlo in mesi successivi. In questi casi il massimale non fruito nei mesi precedenti diventa un’ulteriore quota di agevolazione fruibile nei mesi in cui si supera il massimale. Ad esempio:
Dipendente assunto a gennaio 2015, contribuzione a carico del datore di lavoro mensile euro 580,00, a dicembre per effetto della corresponsione della tredicesima e di un premio, i contributi a carico del datore di lavoro agevolabili sono pari a euro 900.
In questo caso, non essendo stato fruito nel periodo precedente (11 mesi) l’intera agevolazione, è possibile per il datore di lavoro procedere a un recupero maggiore, sfruttando il credito dei mesi precedenti.
Quindi a dicembre il datore di lavoro su un totale di contributi dovuti di euro 900,00 godrà dell’agevolazione nel massimale mensile per euro 671,66, e per la parte eccedente sfrutterà l’eccedenza di agevolazione non fruita nei mesi precedenti, azzerando la contribuzione dovuta.
Il contributo eccdente, nel nostro esempio 228,34, verrà esposto su Uniemens, nelle altre partite a credito della denuncia dipendente, con apposito codice causale.