Di seguito le novità in tema di contratto a termine contenute nel Decreto Dignità di prossima approvazione.
Risultano confermate numerose delle anticipazioni circolate nei giorni precedenti. Vengono infatti ridotte da 5 a 4 il numero massimo di proroghe utilizzabili. Inoltre, viene prevista la facoltà di stipulare un primo rapporto di lavoro di durata non superiore a 12 mesi senza l’indicazione di alcuna causale. Tuttavia, l’eventuale rinnovo dello stesso risulterà possibile solo in presenza di esigenze:
- Temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, o sostitutive;
- Connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
- Relative alle attività stagionali e a picchi di attività.
Occorre precisare che, in presenza di una delle predette condizioni, al momento della stipula del primo rapporto, risulterà possibile fissare un termine comunque non superiore a 36 mesi.
Ad ogni rinnovo, a partire dal secondo, verrà a determinarsi un costo contributivo dello 0,5% in più rispetto all’1,4% per la Naspi.
Infine, viene esteso a 270 giorni il termine di impugnazione del contratto, in luogo dei 120 giorni precedentemente previsti.