19 Maggio 2024

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Gestione separata: aliquote contributive 2021

Gestione separata: aliquote contributive 2021. Con circolare n. 12 del 5 febbraio 2021 vengono comunicate dall’Inps le aliquote, il valore minimale ed il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata per il 2021.

Per ciò che riguarda i lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, iscritti alla gestione separata Inps e non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva è pari al 33%.

Per i soggetti già̀ pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l’aliquota è confermata al 24%.

Per i professionisti, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva, è stabilita in misura pari al 25%.

Confermata allo 0,72% per i professionisti e per i soggetti diversi dai co.co.co. e dagli amministratori l’aliquota contributiva aggiuntiva relativa alla tutela della maternità̀, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.

Per l’anno 2021 il massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 è pari a € 103.055,00; mentre il minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, è pari a € 15.953,00.

Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 3.828,72, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

 – 4.144,59 (di cui 3.988,25 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 25,98%;

 – 5.379,35 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;

 – 5.460,71 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 34,23%.

Fonte: Inps

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