La ricarica di energia elettrica delle autovetture ibride o verdi assegnate dal datore di lavoro al dipendente non rientra all’interno dei cd. fringe benefit. Lo ha deciso l’agenzia delle entrate in merito alla tassazione delle macchine elettriche.
L’Agenzia nella risposta all’interpello n.421 si esprime per la prima volta sulla tassazione delle macchine elettriche concesse ad uso promiscuo da parte del datore di lavoro.
Rientra invece tra i beni che formano fringe benefit autonomo (e deve essere valutata separatamente) l’installazione effettuata presso l’abitazione del dipendente delle infrastrutture come wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’AdE nel trattare la questione si è trovata a confutare la tesi del contribuente in quanto ha ritenuto che la ricarica di energia elettrica data dalla concessione di autoveicoli elettrici ad uso promiscuo non rientra all’interno dei cd. fringe benefit.
L’Agenzia chiarisce che la legge di bilancio 2020, in vigore dal 1° gennaio 2020 nel modificare la lettera a dell’art. 51 del TUIR, al fine di incentivare l’utilizzo dei veicoli meno inquinanti, dispone che “per i veicoli di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si calcola il 25 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali redatte dall’ACI”.
Il costo della ricarica sostenuto dal lavoratore e rimborsato dal datore di lavoro non rientrerebbe tra i beni o servizi offerti dal datore di lavoro (fringe benefit) né tra le spese anticipate per esclusivo interesse del datore di lavoro, pertanto tali somme devono essere considerate come reddito da lavoro dipendente.
Tassazione delle macchine elettriche.