Con il messaggio n. 3109 del 18 luglio 2016, l’Inps fornisce nuovi chiarimenti sul Fondo di integrazione salariale, con particolare riguardo alla sussistenza dell’obbligo contributivo in relazione ai lavoratori apprendisti.
Nello specifico, l’Istituto ricorda che siccome gli apprendisti (con contratto di tipo “professionalizzante”) possono essere considerati tra i beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale, gli stessi rientrano nel novero dei lavoratori in relazione ai quali sussiste l’obbligo di assoggettamento delle retribuzioni al contributo ordinario di finanziamento dei fondi di solidarietà.
Pertanto, con riferimento agli apprendisti, a decorrere dal mese di giugno 2016, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, la contribuzione ordinaria sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili dei lavoratori denunciati con il codice “PB” (Apprendistato professionalizzante) nell’ambito dell’elemento < TipoLavoratore >.
Le imprese che hanno versato contributi per altri tipi di apprendisti potranno recuperare gli stessi entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione del messaggio indicando l’importo con uno dei codici conguaglio presenti nella tabella che segue, da valorizzare all’interno della sezione di < DenunciaAziendale >.
SETTORE FONDO DI SOLIDARIETA’ | CODICE CONGUAGLIO |
CREDITO ORDINARIO | L151 |
CREDITO COOPERATIVO | L134 |
ASSICURAZIONI | L152 |
SOCIETA’ GRUPPO POSTE | L156 |
SOCIETA’ GRUPPO FERROVIE | L154 |
FONDO RESIDUALE / FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE | L220 |
SOLIMARE | L155 |
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | L157 |
Fonte: Inps