3 Maggio 2024

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Focus: Circolare del Ministero del Lavoro sul nuovo obbligo di richiedere il certificato penale di chi lavora con i minori

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti, contenuti nella circolare n. 9 del 2014, sul nuovo obbligo di richiesta del certificato penale dei soggetti che operano a contatto diretto e regolare con i minori, previsto a carico dei datori di lavoro dal D. Lgs. n. 39/2014.

Nel dettaglio tale Decreto, attraverso l’introduzione dell’art. 25 bis del DPR n. 313/2002, ha previsto che “chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 600-quinquies(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) e 609-undecies (adescamento di minorenni) del codice penale” deve chiedere il certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulti l’assenza di condanne per i predetti reati.

Dopo il Ministero della Giustizia, intervenuto sul punto con la circolare del 3 aprile 2014, anche quello del Lavoro sente, dunque, l’esigenza di chiarire alcuni aspetti della nuova disposizione.

In primis, conformandosi agli orientamenti ministeriali precedentemente emersi, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva conferma che il nuovo adempimento riguarda esclusivamente i nuovi rapporti di lavoro costituiti a decorrere dal 6 aprile 2014, non applicandosi ai rapporti già in essere a tale data.

In secondo luogo, viene precisato che la dizione “impiego al lavoro” non è limitata alle sole tipologie di lavoro subordinato ma ricomprende anche quelle forme di attività di natura autonoma che comportano un contatto continuativo con i minori, ivi incluse, a titolo esemplificativo, eventuali ipotesi di collaborazione anche a progetto, associazione in partecipazione ecc.

Restano, per contro esclusi, dal campo di applicazione della norma, i rapporti diversi da quelli di lavoro in senso stretto ovvero i rapporti di volontariato. Conseguentemente, secondo il Ministero, l’obbligo di richiedere il certificato penale sussiste per le organizzazioni di volontariato solo nel caso in cui le stesse assumano la veste di datori di lavoro, per lo svolgimento di attività volontarie organizzate.

Dal campo applicativo della disposizione rimangono, altresì, esclusi i datori di lavoro domestico nel caso di assunzione di baby-sitter o comunque di persone impiegate in attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori. Ulteriori chiarimenti concernono il personale interessato dalla disposizione. In particolare, viene chiarito che la norma trova applicazione solo nei confronti di coloro che hanno un contatto non mediato e continuativo con i minori (ivi inclusi i lavoratori somministrati).

Pertanto, l’obbligo non riguarda i dirigenti, i responsabili, i preposti e comunque quelli figure che sovraintendono alla attività svolta dall’operatore diretto, che con i minori possono avere un contatto solo occasionale. Il Ministero afferma, inoltre, che l’adempimento è circoscritto alle sole attività professionali che implichino un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori ( ad esempio insegnanti di scuole pubbliche e private, conducenti di scuolabus, animatori turistici per bambini/ragazzi, istruttori sportivi per bambini/ragazzi, personale addetto alla somministrazione diretta di pasti all’interno di mense scolastiche).

Restano, pertanto, escluse dal campo di applicazione della normativa quelle attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte ad un’utenza indifferenziata ma dove è comunque possibile la presenza di minori.

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